Il Fondo di Assistenza Sanitaria erogherà prestazioni ai collaboratori in convenzione con il partner UNISALUTE, gestendo prestazioni sanitarie integrative nonché le prestazioni previste dalla stessa convenzione (pacchetto maternità, visite specialistiche, spese odontoiatriche). Tali prestazioni costituiscono un diritto contrattuale del collaboratore, il quale matura, nei confronti delle Aziende non aderenti e non versanti, il diritto alla prestazione equivalente rispetto a quanto erogato dal Fondo.
Cosi anche si è espresso il Ministero del Lavoro con circolare del 15/12/2010 dove assegna alle prestazioni erogate dal Fondo Sanitario previsto dal AEC un diritto contrattuale del lavoratore di natura retributiva e quindi, al di là del fatto che l’impresa sia iscritta o no, i lavoratori hanno diritto a tutte le prestazioni che la contrattazione ha definito e che sono normalmente erogate dall’ Ente, e nel caso l’ azienda non sia iscritta all’ Ente, è l’azienda stessa che deve corrispondere l’ indennità economica equivalente ai servizi offerti e definita contrattualmente.
Vi ricordo, pertanto, che ai fini della copertura del collaboratore, entro il 16 del mese dovrà essere inviato il file, per la copertura del mese, tenendo presente che UNISALUTE erogherà le prestazioni sanitarie dal mese successivo (l’azienda invia il file di FEBBRAIO, il collaboratore sarà coperto da Marzo) e quindi alla cessazione del rapporto godrà di un ulteriore mese di copertura.
Ricordiamo alle Aziende che in caso di omissione nel versamento sarà tenuta ad erogare l’indennità sostituiva pari ad euro 30,00 mensili per ogni collaboratore, e che l’iscrizione al Fondo Sanitario Asicall è obbligatoria, e pertanto il lavoratore deve richiedere i rimborsi previsti dalla Polizza Sanitaria direttamente al Datore di Lavoro.
I nostri Uffici sono a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e per assistervi ai fini del corretto adempimento.
segreteria@asicall.it
+39 066869636
Viale Liegi, 28
00186 Roma